Accesso civico

Il regolamento di accesso civico individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Cos'è

L’accesso civico non va confuso con l’accesso “ordinario” o “documentale” regolato dalla legge n. 241/1990. Si distinguono due tipologie di accesso civico:

  • semplice: la sussistenza di obblighi di pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiederli se la pubblicazione è stata omessa;
  • generalizzata: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.

L’accesso civico fa riferimento al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, alla delibera n. 50 del 2013 della CIVIT e agli allegati 1.0 e 1.1 della delibera n. 50 della CIVIT.

Ogni istituto pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previste dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza. Restano fermi i limiti previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  • Legge n. 15/2005 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa);
  • D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale); Vista la legge n. 69/09 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile);
  • Legge n. 15/2009 (Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti);
  • D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto Brunetta – Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni);
  • Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione);
  • D.Lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  • D.Lgs n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
  • Linee guida (Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) con l’Allegato 1 (Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche) e l’Allegato 2 (Elenco degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche).
  • Schema delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Procedimento di accesso

Entro 30 giorni dalla presentazione di accesso il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di emanare un provvedimento amministrativo conclusivo. Se è concesso l’accesso in presenza di opposizione, il Dirigente Scolastico ne dà notizia al controinteressato e i dati/documenti saranno trasmessi all’istante non prima di 15 giorni.

Obbligo di motivazione

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis del Decreto.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).

Esclusioni e limiti all’accesso

L’accesso è rifiutato dal Dirigente Scolastico per evitare pregiudizio a interessi pubblici (elenco chiuso tra cui conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive); a interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).

Potere sostitutivo

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al dirigente del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’ambito territoriale provinciale corrispondente, titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs n. 33/2013, che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza a fornire quanto richiesto.

A cosa serve

Assicura l’accessibilità totale delle informazioni riguardanti l'Istituto e le sue attività, favorendo il controllo del perseguimento delle funzioni istituzionali e dell’utilizzo delle risorse pubbliche come previsto dagli artt. 1 e 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Come si accede al servizio

L’istanza può essere trasmessa via mail o presentata alla segreteria attraverso il modello in allegato.

Responsabile: Prof.ssa Alessandra Silvestri

rmps46000l@pec.istruzione.it

Responsabile Regionale: Direttore Generale Dott.ssa Anna Paola Sabatini

drla@postacert.istruzione.it

Servizio online

 

Autenticazione

Non è necessaria alcuna autenticazione.

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

Per attivare il servizio non è necessaria alcuna azione propedeutica.

Tempi e scadenze

Si può fare richiesta di accesso civico a partire dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Le richieste saranno prese in esame durante gli orari di segreteria.

Documenti

Contatti

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

I nostri uffici rimarranno a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento inerente al servizio.